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Sez. L, Sentenza n. 6163 del 07/12/1985 (Rv. 443293 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - RILEVANZA - CARATTERE ACCESSORIO E STRUMENTALE NELLE ATTIVITÀ INTELLETTUALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LAVORATORE CON QUALIFICA DI IMPIEGATO NECESSITATO A SERVIZI DI MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DI RISCHIO - OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE - ENTITÀ DI DETTO RISCHIO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI BANCARI ADDETTI AI TERMINALI ELETTRONICI PER OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443293-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALI - RILEVANZA - CARATTERE ACCESSORIO E STRUMENTALE NELLE ATTIVITÀ INTELLETTUALI - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LAVORATORE CON QUALIFICA DI IMPIEGATO NECESSITATO A SERVIZI DI MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DI RISCHIO - OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE - ENTITÀ DI DETTO RISCHIO - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTI BANCARI ADDETTI AI TERMINALI ELETTRONICI PER OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE.*

L'attività manuale rilevante ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non si riferisce soltanto all'attività generalmente e prevalentemente svolta dal dipendente - talché sarebbe riferibile solo alla categoria degli operai - ma anche ad attività accessorie e strumentali, che sono marginali rispetto ad attività intellettuali, purché svolte professionalmente e non già occasionalmente o eccezionalmente nello ambito del rapporto di lavoro impiegatizio. Pertanto, il lavoratore, anche con qualifica di impiegato, ove sia necessitato, nello espletamento di detta attività manuale, a servirsi di macchine, impianti ed apparecchi elettrici previsti dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, corre un rischio che si presume juris et de jure connesso a tale uso, di tal che è obbligatoria la Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre l'entità del rischio medesimo è apprezzabile solo in Sede di Determinazione della misura del premio. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto l'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni per i dipendenti bancari addetti ai terminali elettronici per operazioni in conto corrente). (V 4195/85, mass n 441693; (V 921/82, mass n 418782).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)