diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 910 del 13/02/1982 (Rv. 418762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ DELLE MACCHINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DEL PERICOLO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ DELLE MACCHINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - GRAVITÀ DEL PERICOLO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI.*

Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che il lavoratore, appartenga a categoria impiegatizia od operaia, abbia, per l'Esercizio delle sue mansioni, necessità di usare, sia pure non con continuità, ed anche in via accessoria e strumentale ed in misura marginale, ma sempre per l'esplicazione della propria attività professionale, macchine ed apparecchi indicati dalla disposizione citata. La pericolosità dell'uso di tali strumenti - e, in particolare, di apparecchi od impianti elettrici, fra cui rientrano le macchine elettriche per ufficio (dattilografiche, calcolatrici, fotoriproduttrici) - è presunta dalla legge, senza che, ai fini dell'Obbligo assicurativo, occorra, sotto il profilo oggettivo, accertare e valutare in concreto la gravità del pericolo, la cui maggiore o minore entità rileva soltanto ai fini della Determinazione dei premi assicurativi. (V 638/79, mass nn 397985 e 397983; (V 5530/78, mass nn 395317 e 395316).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)