diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4196 del 17/07/1982 (Rv. 422169 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - INTENSITÀ MAGGIORE DI QUELLA EX ART. 1453 COD. CIV. - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422169-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - INTENSITÀ MAGGIORE DI QUELLA EX ART. 1453 COD. CIV. - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di affitto di fondi rustici, l'inadempimento dello affittuario, per potere integrare causa di risoluzione del contratto, deve, ai sensi del d.l.lt. 5 aprile 1945 n. 157 (art. 4, lett. A) presentare un'intensità maggiore di quella giustificativa della risoluzione ordinaria, alla stregua di un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito e non sindacabile in Sede di legittimità ove adeguatamente e correttamente motivato. (Conf 625/80, mass n 404026; (Conf 3230/78, mass n 392676).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)