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Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 21/05/1983 (Rv. 428454 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428454-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'accertamento se gli inadempimenti contestati ad un mezzadro (nella specie relativamente al rifiuto di usare i mezzi noleggiati dal concedente ed all'appropriazione dei proventi di un prodotto) siano di tale intensità da infrangere irreparabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto mezzadrile, e da costituire presupposto di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, costituisce valutazione di fatto, insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata. (Conf 4196/82, mass n 422169; (Conf 6579/81, mass n 417425; (Conf 712/81, mass n 411179).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)