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Sez. 1, Sentenza n. 3587 del 14/02/2011 (Rv. 616799 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Prestazioni di soccorso effettuate da terzi a seguito di delibera comunale - Disposizioni del sindaco nella qualità di ufficiale di governo - Pagamento del corrispettivo - Legittimazione del Comune - Esclusione - Legittimazione del Ministero della Protezione civile - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616799-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

In tema di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, con riguardo alle prestazioni di soccorso effettuate da terzi a seguito di delibere dell'Amministrazione comunale di affidamento di servizi (nella specie, di trasporto presso strutture di accoglienza), da effettuarsi su disposizione del sindaco, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 16 del 1981, la domanda di pagamento del corrispettivo non va proposta nei confronti della stessa Amministrazione, ma del Ministero della Protezione civile per cui conto l'obbligazione è assunta, operando il sindaco nella qualità di ufficiale di governo e, quindi, come organo decentrato dell'Amministrazione statale.

Riferimenti normativi: DPR 06/02/1981 num. 66 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)