Sez. 1, Sentenza n. 11286 del 08/10/1999 (Rv. 530531 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Requisizione di immobili realizzata dal sindaco su delega del commissario straordinario di governo - Riferibilità all'autorità statale delegante - Conseguenze - Azione per danni all'immobile requisito - Autorità statale - Legittimazione passiva - Sussistenza.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
L'attività di requisizione di immobili posta in essere dal Commissario straordinario di governo per le zone colpite dal terremoto del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 776 del 1990, convertito con modificazioni nella legge n. 874 del 1990, direttamente o per delega ai sindaci deve essere imputata allo Stato e, per esso, al Ministero per il coordinamento della protezione civile subentrato al detto organo straordinario; l'Amministrazione dello Stato delegante è pertanto passivamente legittimata nel giudizio per danni cagionati ai proprietari dell'immobile requisito.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)