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Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 29/02/2008 (Rv. 602389 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE | Fattispecie prevista nell'art. 2598 cod. civ. - Autonomia della "causa petendi" - Conseguenze - Esclusione da parte del giudice del merito della violazione ex art. 2598 cod. civ. n. 1 - Accoglimento relativo all'art. 2598 n. 3 cod. civ. - Ricorso per cassazione della parte soccombente - Contestazione del rigetto riguardante la violazione ex art. 2598 cod. civ. - Ricorso incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602389-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE

In tema di concorrenza sleale, ognuna delle ipotesi previste dall'art. 2598 cod. civ. individua un'autonoma "causa petendi" fondata su accertamenti di fatto specifici ed alternativi. Pertanto, quando il giudice di secondo grado abbia escluso la violazione dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., non ravvisando l'esistenza di comportamenti idonei a trarre in inganno sulla provenienza e sull'identità dei prodotti, ma abbia fondato l'accoglimento della domanda sull'accertamento della violazione della correttezza professionale secondo il parametro stabilito nell'art. 2598 cod. civ. n. 3, deve essere proposto ricorso incidentale per contestare l'accertamento negativo relativo alla fattispecie di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., ed impedire la formazione del giudicato sul rigetto di tale specifica domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 n. 3, Cod. Civ. art. 2598 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)