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Sez. U, Sentenza n. 11714 del 19/11/1998 (Rv. 520868 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Divieto ai sensi dell'art. 5 "ter" legge n. 3 del 1979 di accordi aziendali prevedenti erogazioni aggiuntive - Portata - Clausole della contrattazione nazionale previdenti la proroga di accordi aziendali stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 1979 - Nullità.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520868-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'art. 5 ter legge n. 3 del 1979 (di conversione, con modifiche, del D.L. n. 778 del 1978) che, con decorrenza dal 1 marzo 1979, vieta, a pena di nullità, alle aziende municipalizzate di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali che prevedano per il personale dipendente erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste dai contratti nazionali di categoria, è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa, come emergente anche dal contesto normativo in cui è inserita, a contenere la spesa degli enti pubblici territoriali e delle loro aziende; ne consegue che il divieto di cui al citato art. 5 ter deve intendersi riferito a qualunque manifestazione di volontà, anche se espressa in sede di contrattazione collettiva nazionale, diretta a conferire efficacia agli accordi stipulati in sede aziendale, e che pertanto devono ritenersi nulle anche le clausole del contratto nazionale di categoria che, dopo il 1 marzo 1979, dispongano la proroga di accordi integrativi aziendali stipulati in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma limitativa.

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1979 num. 3 art. 5 ter, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)