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Sez. L, Sentenza n. 3196 del 05/03/2001 (Rv. 544429 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Divieto ex art. 5 "ter" D.L. n. 702/1978 di accordi aziendali comportanti erogazioni aggiuntive - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544429-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In tema di trattamento economico dei dipendenti di aziende municipalizzate, l'art. 5 "ter" D.L. n. 702 del 1978 convertito in legge n. 3 del 1979 (che, tra l'altro, fa divieto alle aziende municipalizzate degli enti territoriali di stipulare accordi integrativi aziendali che comportino erogazioni economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nei contratti nazionali) è norma a carattere imperativo essenzialmente intesa ad un trattamento economico uniforme su tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende municipalizzate, alla parità delle aziende suddette in relazione ai costi del personale, nonché al contenimento dei costi medesimi, onde il divieto espresso da tale norma non va inteso in senso formale e restrittivo, come impeditivo soltanto della possibilità che le aziende manifestino direttamente la volontà di obbligarsi, ma nel senso che ad essere vietato è il risultato, con qualsiasi procedimento ottenuto, di vincolare l'azienda al rispetto di statuizioni derogatorie della contrattazione nazionale che siano l'effetto di un atto perfezionatosi successivamente all'entrata in vigore della norma imperativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse tra quelli vietati dal citato art. 5 "ter" un accordo aziendale, successivo all'entrata in vigore di tale norma, che riconosceva a tutti i dipendenti un'anzianità convenzionale mensile ponendosi come attuativo di una disposizione del contratto collettivo nazionale, prevedente un premio di produttività come erogazione "una tantum" collegata al raggiungimento di obiettivi derivanti da progetti triennali sui quali la direzione aziendale avrebbe dovuto trattare con le OO.SS. per stipulare un accordo aziendale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)