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Sez. 1, Sentenza n. 1343 del 21/01/2005 (Rv. 581785 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento - Parti necessarie - Giudice del processo presupposto - Esclusione - Fondamento - Eventuale giudizio di responsabilità o azione disciplinare ex art. 5 legge n. 89 del 2001 - Ininfluenza - Conseguenze - Legittimazione al ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo del procedimento - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581785-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel procedimento per l'accertamento della violazione della ragionevole durata del processo e per la condanna dell'Amministrazione competente al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice del processo cui il ritardo si riferisce non è parte, sia perchè la legge individua le parti necessarie del procedimento, sia per la natura indennitaria e non risarcitoria dell'equa riparazione, sia perchè il relativo diritto è ancorato al dato obiettivo dell'avvenuta violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e cioè di un obbligo assunto dallo Stato in sede internazionale e recepito nell'ordinamento interno, sia perchè ai fini dell'accertamento della violazione non rileva la colpa del giudice del procedimento o delle altre autorità chiamate a concorrervi o a contribuire alla sua definizione; nè un interesse del giudice a partecipare al procedimento può desumersi dall'art. 5 della predetta legge, il quale dispone che il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione è comunicato a cura della cancelleria al P.G. della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità nonchè ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento, in quanto dette comunicazioni si traducono in semplici segnalazioni, che non determinano alcun automatismo per l'avvio di eventuali procedimenti di responsabilità e comunque, nel procedimento che dovesse essere avviato, nel quale il magistrato è contraddittore necessario, il decreto emesso "ex" legge n. 89 del 2001 non fa stato nei suoi confronti, proprio perchè egli non è stato parte nel procedimento concluso con quel decreto, mentre l'eventuale acquisizione degli atti al procedimento di responsabilità al fine di trarre elementi di convincimento non attribuisce a detti elementi alcun effetto vincolante essendo questi liberamente valutabili dai giudici, nel contraddittorio e con le garanzie della difesa. Ne consegue che il giudice del processo cui è riferito il ritardo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il certo che accerti la violazione della ragionevole durata e riconosca il diritto della parte all'equa riparazione, senza che ciò sia luogo ad alcuna violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)