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Sez. 3, Ordinanza n. 17445 del 30/08/2004 (Rv. 576420 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudizialità - Presupposti - Prova - Onere della parte istante - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576420-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Presupposto per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è la prova che una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali sia effettivamente pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, provvedervi depositando la documentazione all'uopo occorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)