Sez. 5, Sentenza n. 7506 del 04/06/2001 (Rv. 547206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pronuncia - Presupposti - Prova - Onere della parte istante - Fattispecie in tema di controversia tributaria.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La parte che invochi la sospensione di un giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. (norma applicabile anche in seno al procedimento tributario) ha l'onere di provare la pendenza di un'altra controversia e la sussistenza di un rapporto di "dipendenza" tra i due giudizi, senza che possa, all'uopo, invocarsi, in seno al processo tributario, l'esercizio, da parte delle competenti commissioni, delle facoltà istruttorie di cui all'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di poteri diretti a verificare esclusivamente le risultanze dell'istruttoria amministrativa, onde verificare l'esistenza dei vizi dedotti dal contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 1, Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)