diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11463 del 19/06/2004 (Rv. 573752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudizialità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573752-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Presupposti per la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., sono sia la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni, sia la mancata sottoposizione della questione pregiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza di cause. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, con riferimento alla domanda di pagamento della indennità di maternità proposta da una bracciante agricola, che ricorresse un'ipotesi di sospensione necessaria in relazione alla causa avente ad oggetto l'accertamento del diritto della medesima lavoratrice alla iscrizione negli elenchi nominativi in forza dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dando per pacifica la sussistenza del diritto alla iscrizione negli elenchi, oggetto della controversia asseritamene pregiudiziale, e ritenendo che l'accertamento della sussistenza della subordinazione avrebbe dovuto essere effettuato nel medesimo giudizio avente ad oggetto l'indennità di maternità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)