Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19335 del 29/09/2016 (Rv. 641236 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fermo amministrativo nei confronti del contribuente fallito - Impugnazione dinanzi al giudice tributario - Esame nel merito dell'eccezione di compensazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di contenzioso tributario, ove sia impugnato dalla curatela il provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, con cui l'Amministrazione finanziaria ha sospeso il rimborso del credito IVA, geneticamente maturato anteriormente al fallimento, al fine di ottenerne la compensazione con i propri crediti ammessi al passivo, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare il provvedimento, ma deve esaminare il merito dell'eccezione di compensazione a cui esso è strumentale, atteso che, in virtù dell'art. 56 l.fall., la compensazione rappresenta una forma di autotutela in deroga alla "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)