Sez. 2, Sentenza n. 20437 del 07/03/2018 Ud. (dep. 09/05/2018) Rv. 272807 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Falsificazione di libretto postale - Depenalizzazione dell'art. 491, comma secondo, cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016 - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 CORTE COST., DPR 14/03/2001 num. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)