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Sez. 6, Sentenza n. 27708 del 03/04/2019 Ud. (dep. 21/06/2019) Rv. 276221 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Soppressione della richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale su cui è apposta una marca da bollo annullata con il timbro dell’ufficio – Rilevanza penale – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276221-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

In tema di falso, la mera apposizione del timbro dell'ufficio sulla marca da bollo apposta alla richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale non muta la natura di scrittura privata di tale atto, in quanto non ha funzione certificativa della regolarità dell'istanza, ma di mero annullo del valore bollato, sicchè la soppressione dell'atto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, all'art. 490 cod.pen., non costituisce più reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)