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Sez. 5, Sentenza n. 25948 del 06/04/2017 Ud. (dep. 24/05/2017) Rv. 270287 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione del'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falsificazione del testamento olografo, cambiale, titolo di credito - Rilevanza penale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270287-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen., da parte del D.Lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest'ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello specifico di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 489, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)