Sez. 2, Sentenza n. 36670 del 22/06/2017 Ud. (dep. 24/07/2017) Rv. 271111 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Abrogazione dell'art. 485 cod. pen. - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Sussistenza - Ragione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l'incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell'impiegato della banca e dell'istituto da questi rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)