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Sez. 2, Sentenza n. 4604 del 07/05/1999 (Rv. 526134 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore a fondamento della pretesa - Prova - Non contestazione - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526134-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex adverso", non può ritenersi provato un fatto solo per la mancata contestazione ad opera della controparte (Nella specie il ricorrente aveva lamentato il mancato accoglimento della domanda di rimborso per opere realizzate su un bene di cui gli veniva chiesta la restituzione nonostante i fatti dedotti non fossero stati contestati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)