Sez. 2, Sentenza n. 6221 del 29/04/2002 (Rv. 554037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice, mentre nessun rilievo può avere la mera conoscenza del provvedimento. (Nella specie il Supremo Collegio ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidoneo a far decorrere il termine per il reclamo di un provvedimento cautelare il rilascio in forma esecutiva di copia dell'ordinanza, avvenuto senza indicare il soggetto in favore del quale era stato effettuato e senza che fosse apposta la firma per ricevuta del destinatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)