Sez. 1, Sentenza n. 11319 del 16/06/2004 (Rv. 573669 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE
Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.(consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Il rispetto di queste prescrizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto oltre sessanta giorni dalla data in cui il procuratore domiciliatario della ricorrente aveva annotato in calce al provvedimento impugnato di averne preso visione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)