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Sez. 3, Sentenza n. 2825 del 05/05/1982 (Rv. 420694 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420694-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

La disposizione dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 - il quale ha parzialmente modificato l'art. 1, lett. A), del d.l.G.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, prevedendo che il concedente od il locatore, per ottenere la cessazione della proroga legale di un rapporto agrario, deve avere esercitato l'attività di coltivatore diretto per almeno due anni negli ultimi dieci anni - in quanto dichiarata espressamente applicabile ai procedimenti in corso in qualunque grado al momento della sua entrata in vigore, è deducibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, e quindi anche in Sede di legittimità. La relativa indagine, però, ove tale nuova disciplina sia sopravvenuta alla decisione di merito, comportando un accertamento di fatto istituzionalmente precluso alla suprema Corte, implica la Cassazione di detta decisione con rinvio ad altro giudice perché verifichi la sussistenza del suindicato nuovo requisito richiesto per la cessazione della proroga. (V 5657/81, mass n 416356; (Conf 407/82, mass n 418115; (Conf 3794/81, mass n 414427).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)