Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 04/05/1982 (Rv. 420642 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - DISPOSIZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 176 DEL 1978 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZA.*
La disposizione dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 (sostitutivo dell'art. 1, secondo comma, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273) - il quale ha modificato le condizioni soggettive necessarie per ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, stabilendo, come ulteriore requisito, che il locatore, oltre ad essere stato coltivatore diretto, abbia esercitato tale attività per almeno due anni negli ultimi dieci anni - in quanto dichiarata espressamente applicabile ai procedimenti in corso in qualunque grado al momento della sua entrata in vigore, è deducibile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, e quindi anche in Sede di legittimità. Il relativo accertamento, però, ove tale nuova disciplina sia sopravvenuta durante il giudizio di legittimità, implicando un'indagine di fatto istituzionalmente preclusa alla suprema Corte, comporta la Cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice del merito affinché verifichi la sussistenza del suddetto nuovo requisito. (V 5657/81, mass n 416356; (Conf 407/82, mass n 418115; (Conf 3794/81, mass n 414427).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)