Sez. 2, Sentenza n. 6943 del 21/11/1983 (Rv. 431614 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
In tema di cause inscindibili o fra loro dipendenti la necessità della integrazione del contraddittorio in Sede di impugnazione può essere rilevata solo allorché il giudice sia stato investito della cognizione della causa sulla base di un gravame idoneo ad evitare il giudicato e quindi tale da poter essere esaminato utilmente già nei soli confronti di coloro che lo hanno proposto e non già quando il gravame, per la sua intempestività e per alcun altro motivo che lo renda inammissibile, non abbia affatto impedito che il provvedimento impugnato sia ormai passato in cosa giudicata. (V 256/82, mass n 417952; (V 6150/79, mass n 402860; (V 4226/79, mass n 400748; (V 4421/77, mass n 388005; (V 4555/76, mass n 383281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)