Sez. 2, Sentenza n. 4555 del 07/12/1976 (Rv. 383281 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DELLA SENTENZA - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - MANCATO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - SUSSISTENZA - INOPPONIBILITA AL LITISCONSORTE PRETERMESSO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPONIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NULLITA DELLA SENTENZA - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - MANCATO ESERCIZIO - PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA - SUSSISTENZA - INOPPONIBILITA AL LITISCONSORTE PRETERMESSO - RIMEDI ESPERIBILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROPONIBILITA.*
La mancata integrazione del contraddittorio, nel caso di litisconsorzio necessario, non comporta l'inesistenza giuridica della pronunzia giudiziale bensi una semplice nullita che, qualora infici una pronunzia soggetta ad appello od a ricorso per Cassazione, puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione. Ne consegue che, ove questi mezzi non siano stati esperiti, la sentenza affetta dal suddetto vizio passa di regola in giudicato e spiega tutta l'efficacia che le e proprie nei confronti delle parti in causa senza, per altro, pregiudicare in alcun modo i diritti del litisconsorte necessario pretermesso, cui non e opponibile e che, inoltre, e legittimato ad impugnarla con l'opposizione di terzo a norma dell'art 404, primo comma, cod proc civ. (V 963/75, mass n 374360; (V 2224/69, mass n 341582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)