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Sez. L, Sentenza n. 18299 del 24/12/2002 (Rv. 559401 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca - Decorrenza - Riferimento alla data della visita di verifica - Necessità - Fondamento - Sospensione cautelativa dei pagamenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559401-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, l'art. 4 della legge 425 del 1996, nel disciplinare compiutamente la materia delle verifiche sanitarie, stabilendo il termine unico di novanta giorni dalla data della verifica per la revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica e abrogando espressamente la disciplina di cui al comma quarto art. 11 della legge 537 del 1993, ha fatto venir meno il fondamento legislativo della norma regolamentare di cui all'art. 5 comma quinto del d.P.R. 698/94 relativa alla sospensione cautelativa dei pagamenti. Ne consegue che, essendo meramente ordinatorio, in mancanza di qualunque specificazione in merito, il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca, legittimamente l'Amministrazione fa valere la pretesa restitutoria, per le somme indebitamente erogate, a "decorrere dalla data della visita di verifica".

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 art. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)