Sez. L, Sentenza n. 6169 del 20/06/1998 (Rv. 516640 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Azione ex art. 2087 cod. civ. - Responsabilità oggettiva del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Prova da parte del datore di lavoro dell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 2087 cod. civ. - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia di responsabilità del datore di lavoro basata su di un criterio puramente oggettivo di imputazione dell'evento lesivo collegato al rischio inerente all'attività svolta nel suo interesse, potendo il datore di lavoro, in linea con i principi generali in tema di obbligazioni, fornire la prova, quando sia dedotta la violazione da parte sua dell'obbligo contrattuale di cui al citato art. 2087 cod. civ., dell'avvenuto adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi commessi all'attività lavorativa, ivi compresi i rischi inerenti al luogo in cui è sito l'ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)