Sez. L, Sentenza n. 11029 del 23/08/2000 (Rv. 539707 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Inesistenza di causa debendi - Fatto costitutivo - Onere probatorio - A carico dell'attore - Fattispecie in tema di pagamento a seguito di verbale INPS.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE
Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore; qualora il pagamento asseritamente indebito consegua ad un verbale ispettivo INPS, l'azione di ripetizione non si configura come giudizio di annullamento di detto verbale e non è limitata al rilievo dei suoi eventuali vizi logici o giuridici, ma ha il contenuto di negazione in radice dell'obbligo contributivo con conseguente estensione dell'onere probatorio a tutti i fatti e le circostanze che ne escludano i presupposti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)