Sez. 3, Sentenza n. 14597 del 12/07/2005 (Rv. 583252 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO | Assicurazione di crediti all'esportazione - Inadempimento dell'assicurato - Restituzione dell'indennizzo indebitamente corrisposto - Onere della prova.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO
In tema di assicurazione di crediti all'esportazione, incombe all'istituto assicuratore che agisce per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all'assicurato a titolo di indennità per il mancato pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato dall'assicurato con un committente straniero l'onere di fornire la prova che l'inadempimento di quest'ultimo è stato determinato dal ritardo dello stesso assicurato nel completamento delle opere commissionate. Tale soluzione discende, oltre che dal combinato disposto degli artt. 1900 e 2697 cod. civ. (posto che l'avere l'assicurato cagionato il sinistro costituisce fatto estintivo del suo diritto al pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, e va quindi provato da quest'ultimo), anche dall'art. 2033 cod. civ., che, in materia di "condictio indebiti", pone a carico del "solvens" l'onere di provare la mancanza o il venir meno della causa giustificativa dell'effettuato pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)