diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 13/02/1998 (Rv. 512609 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Inesistenza parziale di "causa debendi" - Configurabilità - Fatto costitutivo - Prova - Onere a carico dell' attore - Contenuto - Fatti positivi contrari o presuntivi.
Stato
decisa il 1998-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512609-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

Poiché l'inesistenza della "causa debendi" - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore (nella specie un socio di cooperativa non aveva dimostrato l'ammontare dell'eccedenza, rispetto al dovuto, corrisposta ad un altro, per l'alloggio cedutogli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)