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Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 12/05/1999 (Rv. 526211 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Nozione - ConfigurabilitĂ  - Condizioni - Mancata contestazione del fatto dedotto dalla controparte - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526211-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Non avendo la parte l'onere di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando esplicitamente ammesso dalla controparte oppure quando questa pur non contestandolo in modo specifico abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)