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Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 13/02/1999 (Rv. 523206 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dalla parte a fondamento della sua pretesa - Ritenuto conseguimento della prova degli stessi - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523206-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)