Sez. 2, Sentenza n. 7189 del 04/08/1997 (Rv. 506407 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore a fondamento della sua pretesa - Ritenuto conseguimento della prova degli stessi - Condizioni.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale l'onere della parte di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando è esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quando la difesa impostata da quest'ultima si basi su argomenti logicamente incompatibili con la negazione di quei fatti (nella specie si è ritenuto che l'eccezione di prescrizione comporta l'implicita negazione della ricezione degli atti interruttivi, che deve, pertanto essere provata dal creditore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)