diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7189 del 04/08/1997 (Rv. 506407 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti allegati dall'attore a fondamento della sua pretesa - Ritenuto conseguimento della prova degli stessi - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506407-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale l'onere della parte di contestazione specifica di ogni situazione di fatto dedotta "ex adverso", un fatto può ritenersi provato o quando è esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quando la difesa impostata da quest'ultima si basi su argomenti logicamente incompatibili con la negazione di quei fatti (nella specie si è ritenuto che l'eccezione di prescrizione comporta l'implicita negazione della ricezione degli atti interruttivi, che deve, pertanto essere provata dal creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)