Sez. L, Sentenza n. 6508 del 19/12/1985 (Rv. 443581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - NATURA DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - COMPONENTE RETRIBUTIVA DI CARATTERE INTEGRATIVO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA - NATURA DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - COMPONENTE RETRIBUTIVA DI CARATTERE INTEGRATIVO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
L'indennità sostitutiva di mensa - per essere l'equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto - non costituisce normalmente rimborso di spese sostenute da quest'ultimo, bensì rappresenta una componente retributiva di carattere integrativo, a meno che non sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero di usufruirne, o meno, giacché in tal caso l'erogazione è condizionata ad un comportamento facoltativo del dipendente, che vale a portare il compenso suddetto al di fuori del sinallagma contrattuale. (V 718/83, mass n 425459; (V 3421/80, mass n 407251; (V 2573/79, mass n 398907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)