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Sez. L, Sentenza n. 2573 del 05/05/1979 (Rv. 398907 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - INDENNITA DI MENSA PREVISTA IN CONSEGUENZA DEL MUTAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - CARATTERE DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE- BASE PER LE VARIE INDENNITA E DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA DI DETTA INDENNITA.*
Stato
decisa il 1979-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398907-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - CARATTERE RETRIBUTIVO - INDENNITA DI MENSA PREVISTA IN CONSEGUENZA DEL MUTAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO - CARATTERE DI RIMBORSO SPESE - ESCLUSIONE - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE- BASE PER LE VARIE INDENNITA E DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE - COMPUTABILITA DI DETTA INDENNITA.*

L'indennita di mensa, che il datore di lavoro si sia impegnato a corrispondere ai propri dipendenti, rappresenta un elemento integratore della retribuzione, che assolve con le altre componenti di questa alla precipua funzione di corrispettivo della prestazione d'opera e non costituisce un rimborso di spese o una elargizione benevola del datore di lavoro. Pertanto, l'indennita di mensa, che sia stata prevista da un contratto collettivo in conseguenza del mutamento e della ristrutturazione dell'orario di lavoro, non ha carattere di rimborso spese, ma costituisce un miglioramento di carattere retributivo e, di conseguenza, deve essere computata sia nel calcolo della retribuzione-base per le varie indennita, attinenti al rapporto di lavoro, che nella Determinazione delle mensilita aggiuntive. (Conf 642/78, mass n 389971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)