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Sez. L, Sentenza n. 3421 del 24/05/1980 (Rv. 407251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - INDENNITA DI MENSA PATTIZIAMENTE CONVENUTA - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI MENSA - INDENNITA DI MENSA PATTIZIAMENTE CONVENUTA - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITA.*

L'indennita di mensa, pattiziamente convenuta, rappresenta un elemento integrativo della vera e propria retribuzione, che assolve, con le altre componenti di questa, alla funzione di corrispettivo della prestazione di opera e non costituisce mai un rimborso di spese od una elargizione benevola del datore di lavoro. (V 1666/79, mass n 398020; (V 4505/78, mass n 394176; (Conf 2573/79, mass n 398907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 3 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)