Sez. 3, Sentenza n. 165 del 05/01/2005 (Rv. 578770 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO | Immobile locato - Risoluzione del contratto relativo alla quota di un comproprietario e condanna al rilascio - Ammissibilità - Esecuzione per rilascio - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LEGITTIMAZIONE DEL COMPROPRIETARIO
La sentenza che accerti la scadenza del termine di locazione, o che pronunzi la risoluzione del contratto, condanna il conduttore al rilascio in favore del comproprietario - locatore della quota locata del bene comune (se in questi termini vi è stata domanda), senza che a ciò sia di impedimento la circostanza che il conduttore detenga per altro titolo la restante parte del bene comune, poichè in questo caso si realizza un'ipotesi di codetenzione del bene tra i due soggetti. In tal caso, ove si tratti di beni immobili, in difetto di spontanea esecuzione, la sentenza va eseguita coattivamente nelle forme dell'esecuzione forzata per rilascio, osservandosi il disposto dell'art. 608 cod.proc.civ., per cui l'ufficiale giudiziario deve ingiungere ai codetentori (qualificati) di riconoscere il compossessore, fermo il contratto ed il conseguente costituito rapporto tra i predetti ed il compossessore concedente nei loro confronti. (Nella specie, il conduttore aveva assunto in locazione da uno dei comproprietari una quota ideale del 50 per cento, trovandosi già conduttore, in forza di precedente contratto di locazione stipulato con altro comproprietario, della quota pari al residuo 50 per cento del bene. La Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei comproprietari, aveva respinto la domanda di rilascio relativa alla quota di comproprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)