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Sez. L, Sentenza n. 7287 del 06/12/1983 (Rv. 431883 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRA - DIVIETO - OPERATIVITÀ - AUTONOMIA DELL'UNITÀ PRODUTTIVA STESSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431883-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA ALL'ALTRA - DIVIETO - OPERATIVITÀ - AUTONOMIA DELL'UNITÀ PRODUTTIVA STESSA - IRRILEVANZA.*

La nozione di unità produttiva formulata dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 ha la funzione di delimitare il campo di applicazione della tutela di cui all'art. 18 e della normativa sull'attività sindacale, mentre non rileva al diverso fine del divieto del trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva all'altra, fissato dall'art. 13 della legge medesima (modificativo dell'art. 2103 cod. civ.), con la conseguenza che tale divieto opera a prescindere dal carattere autonomo o meno delle unità produttive cui il trasferimento stesso si riferisce. (Conf 2691/77, mass n 386346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)