Sez. L, Sentenza n. 1079 del 09/02/1985 (Rv. 439214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEL DIRIGENTE DI UNA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - NULLAOSTA - UNITÀ PRODUTTIVA - INDIVIDUAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO - DEL DIRIGENTE DI UNA RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE - NULLAOSTA - UNITÀ PRODUTTIVA - INDIVIDUAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
La nozione di "unità produttiva", dalla quale il dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale non può essere trasferito senza il previo nullaosta dell'associazione sindacale di appartenenza (art. 22 legge n. 300 del 1970), postula l'esistenza di una struttura organizzata, la quale, pur se integrata nella più ampia attività dell'impresa, sia dotata di sufficiente autonomia tecnico-funzionale e produttiva: la valutazione del giudice del merito circa la configurabilità o meno, nell'ambito di una determinata organizzazione imprenditoriale, di distinte unità produttive si risolve in un accertamento di fatto, che, se congruamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 7287/83, mass n 431883; (V 3875/75, mass n 378125).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)