Sez. 2 - , Sentenza n. 3819 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 278591 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE | Costituzione di parte civile successiva all'ordinanza ammissiva del rito - Contrasto dell’art. 441, comma 2, cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 111 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - PARTE CIVILE
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non esclude per la parte civile la possibilità di costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ordinanza ammissiva del rito speciale, atteso che solo in tale fase la parte offesa può valutare se far valere le proprie pretese di natura civilistica in sede penale, e considerato che l'imputato con la formulazione della richiesta di rito speciale è consapevole della possibile presenza, nel giudizio penale, anche della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che la costituzione di parte civile deve intervenire, a pena di decadenza, entro la "dichiarazione di apertura della discussione").
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)