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Sez. 4, Sentenza n. 40923 del 30/05/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273927 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - procedimento - parte civile | Parte civile - Costituzione successiva all'ordinanza che dispone il rito abbreviato - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273927-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - procedimento - parte civile

Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purchè antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)