Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/04/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159619 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI LAVORI - DIFFERENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE - NATURA DI REATO PERMANENTE - CESSAZIONE DELLA PERMANENZA - TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI LAVORI - DIFFERENZA.*
Il reato di costruzione senza concessione è reato permanente. La permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto o con la definitiva interruzione degli stessi, non anche con la loro temporanea sospensione, giacché in tal caso persiste la volontà di portare a termine la costruzione abusiva non appena sia venuta meno la causa della sospensione (es. Per la Mancanza temporanea dei materiali, della manodopera o delle necessarie disponibilità finanziarie o il ritardo delle forniture). (Conf mass n 113311; (Conf mass n 113838).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)