Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 27/10/1969 Ud. (dep. 29/11/1969) Rv. 113311 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE -COSTRUZIONE SENZA LICENZA O CON L'INOSSERVANZA DELLE MODALITA ESECUTIVE -REATI PERMANENTI - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLO STATO DI CONSUMAZIONE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE -COSTRUZIONE SENZA LICENZA O CON L'INOSSERVANZA DELLE MODALITA ESECUTIVE -REATI PERMANENTI - MOMENTO DI CESSAZIONE DELLO STATO DI CONSUMAZIONE.*
I reati previsti dall'art 41 legge urbanistica del 1942 e dall'art 13 della legge 1967 n 765, che apporta modificazioni alla prima, sono di natura permanente ed il momento consumativo cessa con la cessazione, oppure con l'interruzione, dell'attivita di costruzione. Di conseguenza, se il reato puo dirsi perfetto quando, nella ipotesi prevista dalla lett a), siasi verificata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita esecutive previste nell'art 32 primo comma, e, nella ipotesi di cui alla lett b), quando sia stato dato inizio ai lavori senza licenza o i lavori stessi siano proseguiti nonostante l'ordine di sospensione, la condotta antigiuridica costituente illecito perseguito penalmente non puo dirsi esaurita se non viene a cessare anche l'attivita svolta a tal fine e dalla legge considerata rilevante, pur se essa serva semplicemente a completare, portandola alle estreme conseguenze, quella situazione di fatto che, essendo contraria alle Disposizioni di legge, costituisce reato. In materia urbanistica, infatti, l'opera abusiva e sempre in itinere, e pertanto il momento consumativo del reato e costantemente esistente, finche la stessa non sia completa in tutte le rifiniture. (Conf 112628, 112608, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)