Sez. 1, Sentenza n. 874 del 25/01/1995 (Rv. 489941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudizialità - Presupposti - Identità di questioni nel giudizio nel quale si chiede la sospensione ed in altro - Conseguenze - Riunione di procedimenti o declaratoria di litispendenza o continenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 codice procedura civile, presuppone la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni. Invece, nell'ipotesi di identità di questioni revocate in discussione dinanzi al giudice del processo di cui si chiede la sospensione, ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul "thema decidendum" devoluto alla sua cognizione, potendo configurarsi soltanto gli estremi per far luogo o ad un provvedimento di riunione di procedimenti, a mente dell'art. 273 codice procedura civile, ovvero ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause, a norme dell'art. 39 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)