diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22421 del 05/09/2008 (Rv. 604606 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 1 della legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Diritto al conguaglio - Spettanze - Termine di decadenza ex art. 19 della legge n, 865 del 1971 - Applicabilità - Esclusione - Precedenti sentenze determinative dell'indennità di occupazione - Autorità di giudicato - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604606-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Dichiarati incostituzionali i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Corte cost. n. 223 del 1983), il conguaglio ivi previsto spetta comunque all'espropriato, rimandando la legge n. 385 cit. ad un futuro provvedimento legislativo per la quantificazione effettiva e definitiva del suo credito, e nel relativo giudizio - che, non costituendo propriamente un'azione di opposizione alla stima, non è sottoposto all'osservanza e al decorso del termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971, ma è proponibile nell'ordinario termine decennale, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta sentenza costituzionale n. 223 del 1983, ove il decreto di espropriazione sia stato emanato sotto il vigore della legge 29 luglio 1980, n. 385 - non acquista autorità di giudicato implicito la sentenza che abbia precedentemente determinato la misura della indennità di occupazione legittima, sulla base dell'indennità di esproprio calcolata alla stregua dei criteri indennitari ancora conguagliabili, previsti dalla legge n. 385 cit. dichiarata costituzionalmente illegittima.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)