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Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 28/02/1987 (Rv. 451388 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451388-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - COSTRUZIONE - NOZIONE.*

Per "costruzione", nel concetto adottato dalla legge antisismica 25 novembre 1962 n. 1684, in tema di distanze ed altezze, deve intendersi ogni manufatto che, oltre a possedere i requisiti della incorporazione al suolo e della sensibile elevazione sopra il livello di questo, abbia carattere di relativa stabilità e consistenza, in modo da costituire pericolo di crollo in caso di sisma, con conseguenze rovinose per i circostanti edifici. (V 1279/75, mass n 374770; (V 2875/72, mass n 360606; (Conf 187/77, mass n 383700).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)