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Sez. 2, Sentenza n. 187 del 14/01/1977 (Rv. 383700 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL MANUFATTO COSTRUITO IN CONFORMITA ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI TALI PRESCRIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383700-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONE - NOZIONE - RIFERIMENTO AL MANUFATTO COSTRUITO IN CONFORMITA ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA LEGGE N 1684 DEL 1962 - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DI TALI PRESCRIZIONI - CONSEGUENZE.*

Per 'costruzioné, nel concetto adottato dalla legge antisismica n 1684 del 1962, in tema di distanze e di altezze, deve intendersi ogni manufatto che, oltre a possedere i requisiti dell'incorporazione al suolo e della sensibile elevazione sopra il livello di questo, abbia carattere di relativa stabilita e di consistenza, in modo da costituire pericolo di crollo in caso di sisma, con conseguenze rovinose per i circostanti edifici se non edificato alle distanze prescritte. All'uopo, non e anche necessario che il manufatto sia stato costruito in conformita alle prescrizioni tecniche dettate dagli articoli 10 e seguenti della legge citata, le quali non assurgono a componenti essenziali del concetto innanzi definito, ma rilevano esclusivamente ai fini della legittimita delle opere edilizie eseguite in zone sismiche, comportando, nell'ipotesi della loro violazione, il potere della pubblica amministrazione di provvedere per la sospensione dei lavori ovvero, a spese del costruttore, per l'abbattimento o la modifica delle opere gia compiute. (V 1279/75, mass n 374770; (V 2875/72, mass n 360606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 10, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)