Sez. 5, Sentenza n. 18011 del 07/09/2004 (Rv. 576835 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione liti pendenti ex art. 2 - quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Condizioni - Pendenza della lite o possibilità di promuoverla fino al 17 novembre 1994 - Atti impositivi già definitivi - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione delle controversie tributarie pendenti è legata, a norma dell'art. 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994 n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, a due condizioni: che sussista lite pendente, o possibilità di aprire una lite, e che ciò avvenga fino al 17 novembre 1994. Ne consegue che il beneficio non è applicabile qualora a tale data non sussista lite pendente e l'atto impositivo sia divenuto definitivo in epoca anteriore (nella specie, il 15 novembre): né in tali ipotesi rileva che il termine sia stato portato al 31 dicembre 1994 dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, in quanto, essendo l'atto divenuto definitivo già prima dello spirare del termine originario, neppure al 31 dicembre 1994 era possibile aprire un contenzioso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)