Sez. 1, Sentenza n. 19544 del 19/12/2003 (Rv. 569095 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Sottrazione internazionale da parte di uno dei genitori - Convenzioni del Lussemburgo e de L'Aja del 1980 - Finalità - Ambito di applicazione - Diversità - Convenzione de L'Aja - Scopo - Tutela della situazione di fatto - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, la Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980 e quella dell'Aja del 25 ottobre 1980, entrambe rese esecutive in Italia con la legge n. 64 del 1994, hanno la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti; tuttavia, mentre presupposto della prima è che, anteriormente al trasferimento del minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno degli Stati contraenti, una decisione esecutiva sull'affidamento, ovvero che, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso, scopo della seconda è il ripristino dello 'status quò di residenza del minore, essendo irrilevante l'esistenza di un titolo giuridico, oppure di un provvedimento giurisdizionale straniero di affidamento, se non al limitato e provvisorio fine di legittimare, alle condizioni stabilite dall'art. 3 di detta legge, la persona o l'ente che, svolgendo di fatto la funzione di affidatario, può chiedere il rientro del minore. Pertanto, qualora sia esperita l'azione prevista dalla Convenzione de L'Aja, ossia sia chiesta la reintegrazione della situazione di fatto in cui viveva il minore prima dell'illecita sottrazione, l'eventuale provvedimento giurisdizionale straniero concernente l'affidamento assume rilievo esclusivamente quale mero elemento integrante detta situazione di fatto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che, essendo stata esperita l'azione prevista dalla Convenzione de L'Aja, il provvedimento cautelare del pretore di Locarno invocato a conforto della domanda non costituiva oggetto di riconoscimento ed esecuzione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 20/05/1980, Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)