Sez. 1, Sentenza n. 3701 del 28/03/2000 (Rv. 535101 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore - Rimedi - Normativa prevista della Convenzione del Lussemburgo del 20 maggio 1980 e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 - Differenze e rispettivi ambiti di applicazione - Fattispecie.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE
In tema di illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, le due Convenzioni, quella del Lussemburgo del 20 maggio 1980, e quella dell'Aja del 25 ottobre 1980, entrambe rese esecutive in Italia con la legge n. 64 del 1994, pur avendo la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti, hanno contenuto, funzione e condizioni di applicazione del tutto diversi, essendo presupposto della prima che, anteriormente al trasferimento del minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno degli Stati contraenti, una decisione esecutiva sull'affidamento, ovvero, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso; caratteristica della seconda risultando, per converso, la totale irrilevanza di un titolo giuridico di affidamento (e, a più forte ragione, di una eventuale pronuncia di un provvedimento giurisdizionale straniero), in considerazione dello scopo esclusivo di tutela dell'affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l'immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Ne consegue che, ove sia invocata la Convenzione dell'Aja, compito del giudice di merito è quello di accertare la sussistenza dei requisiti per ritenere illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore alla stregua di quanto previsto dall'art. 3 di detta Convenzione, a tenore del quale, a tale scopo, occorre che questi siano avvenuti in violazione dei diritti di custodia spettanti in base alla legislazione dello stato in cui il minore ha la residenza abituale, ed inoltre che detti diritti siano effettivamente esercitati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, su ricorso presentato, ai sensi della Convenzione dell'Aja, da un cittadino statunitense residente negli U.S.A. - divorziato da una statunitense residente in Italia, dalla quale aveva avuto un figlio, affidato, con provvedimento omologato da un giudice statunitense, congiuntamente ai genitori, con collocamento fisico presso la madre, che ne aveva, poi, ottenuto dal giudice italiano l'esclusivo affidamento, ed invece, con successivo provvedimento di una corte statunitense, peraltro sospeso dal giudice di appello, affidato alla custodia esclusiva del padre - aveva ordinato il ritorno del minore negli Stati Uniti, alla stregua del rilievo che, essendo venuto meno, sulla base del provvedimento del giudice dello stato di origine, il provvedimento di custodia fisica presso la madre, sarebbe divenuta illegittima la permanenza dello stesso in Italia).
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)